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L'avvocato ecclesiastico Annalisa Mazzeo, mette a disposizione la propria professionalità, per accompagnarvi, nelle pratiche di annullamento del matrimonio religioso. Il termine “annullamento” è un termine impropriamente utilizzato, in realtà bisognerebbe parlare di nullità del matrimonio.

Il Tribunale ecclesiastico dichiara che il sacramento del matrimonio apparentemente ricevuto e dato non era valido perché mancava una delle condizioni essenziali per la sua validità.

Quando un matrimonio è nullo?

A. Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.

B. Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo "sì", cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. Per sommi capi,  i motivi possono distinguersi in tre gruppi:
Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole
- libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni
- non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde
- non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni
Chi si sposa deve averne la capacità
- capacità ai rapporti sessuali intimi
- capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali
Chi si sposa non deve escludere i principi fondamentali del matrimonio
- non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco
- non deve escludere la indissolubilità
- non deve escludere la fedeltà
- non deve escludere la disponibilità alla prole

 

Dopo la separazione / divorzio  civile,  il cristiano può essere "escluso" dal ricevere sacramenti, dall'essere padrino/madrina in un Battesimo e/o Cresima e così via... mentre con la dichiarazione di  nullità, si  rientra a pieno titolo nella Chiesa e nulla gli è più impedito. I figli che sono  nati dall'unione dichiarata nulla sono legittimi in quanto nati da un matrimonio "putativo", cioè che si credeva esistesse, e di fatto la dichiarazione di nullità non ha su di loro alcun effetto civile o religioso.

 La nullità del matrimonio si distingue dal divorzio proprio perché la sentenza ecclesiastica dichiara il matrimonio "mai esistito", quindi i suoi effetti giuridici cessano dall'inizio (ex tunc), e non dalla sentenza in poi (ex nunc).

La procedura

Chiunque può rivolgersi alla propria parrocchia, alla curia, o consultare l'Albo Rotale per ottenere i nominativi degli avvocati ecclesiastici che esercitano nella sua zona di residenza, anche se l'avvocato rotale non ha limiti territoriali e può esercitare ovunque.

 La domanda (libello)
Per aprire il processo canonico va presentato il libello al tribunale che ne ha la competenza. Esso sarà corredato dai documenti che ogni tribunale stabilisce.
Il coniuge che presenta la domanda è chiamato parte attrice, in quanto assume l?iniziativa del processo e le spese relative; l'altro coniuge è parte convenuta, ossia chiamata a partecipare al processo; la parte pubblica, a tutela del matrimonio, è rappresentata dal difensore del vincolo.

* Attività processuale iniziale
Il Vicario Giudiziale,  costituisce il collegio giudicante, composto da un presidente (Preside) e da due Giudici, e nomina il Difensore del vincolo.
Il Presidente,  chiama le parti con il decreto di citazione perché possano intervenire nel processo. La parte convenuta riceve il libello, viene informata sui diritti processuali, è invitata a manifestare la posizione che intende assumere.
Viene poi fissato il motivo di nullità con il decreto di formulazione del dubbio.

* La fase istruttoria
Vengono poi raccolta le prove, costituite dalle risposte che le parti e i testimoni, sotto giuramento, danno al Giudice che li interroga; dai documenti acquisiti e da eventuali perizie.
Testimoni sono coloro che conoscono bene ciò che riguarda il consenso difettoso emesso da uno o entrambi i coniugi. Possono essere parenti, amici, conoscenti, medici curanti, ecc..

Con il decreto di pubblicazione viene data alle parti la possibilità di esaminare il fascicolo di causa completo. NB.: Gli atti della causa non possono essere mai consegnati a nessuno (eccettuati gli avvocati costituiti, che hanno in proposito severi obblighi). Salvo richieste di chiarimenti o di testimonianze supplementari, passati i tempi fissati nel decreto, viene dichiarata finita la raccolta delle prove con il decreto di conclusione.

* Dibattito
Le parti e/o i loro avvocati e la difesa pubblica, in base agli atti raccolti, sono invitati a depositare le proprie conclusioni (memorie difensive) in ordine alla dichiarazione di nullità. La fase dibattimentale avviene in forma scritta.

* Decisione
Il fascicolo con le prove raccolte e con gli interventi dibattimentali viene consegnato al Collegio giudicante. Nel giorno fissato dal Preside, ognuno dei tre Giudici porterà in aula il suo parere. Dal confronto e dalla discussione Collegiale scaturirà la decisione sulla validità o meno del matrimonio esaminato.

 La parte attrice, ha il potere di iniziare il processo, e l'altra, quella convenuta, può subirlo passivamente, può partecipare accettandolo oppure può opporsi.  . Se si ottengono le due sentenze conformi (entrambe confermano la nullità), non è necessario ricorrere alla Rota, che è invece indispensabile nel caso di due sentenze difformi e che riguarda solo una minoranza di casi. Terminato il procedimento per nullità, si può chiedere, ove si abbia interesse, la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha valore civile, come il matrimonio, in tutti i Paesi che come l'Italia hanno un patto concordatario con la Chiesa.

 

Doppia conforme

Per essere efficace, la sentenza deve essere confermata da un altro tribunale di seconda istanza, e un matrimonio può essere dichiarato nullo solo da due giudizi conformi. Durante tutta la procedura di nullità, la parte convenuta ha il diritto di intervenire in qualsiasi momento, e se non concorda con la sentenza, può fare ricorso presso il  tribunale d'appello. Quando le sentenze di primo e secondo grado non sono conformi, è richiesto il verdetto finale del tribunale della Rota Romana, che presiede agli appelli provenienti da tutto il mondo. La nullità del matrimonio significa che, fin dal suo inizio, le condizioni che si ritenevano soddisfatte perché un matrimonio cristiano fosse valido, in realtà non lo erano.

Il procedimento di nullità non ha un esito automatico come quello di separazione o di divorzio, che si ottengono sempre; i requisiti di nullità devono essere certi, documentati e provati.

Tempi

La durata del processo dipende dai tribunali ecclesiastici, dalla loro mole di lavoro e dalla loro capacità organizzativa. Per esempio, dal tribunale di Milano o di Perugia si ottiene una sentenza di I grado in 8-10 mesi, Roma in media 12-18 mesi.

 

Avvocato ecclesiastico e avvocato rotale: definizione e competenze

Anche se gran parte degli avvocati Ecclesiastici e/o Rotali è laureato in legge e spesso esercita anche civilmente, la laurea in giurisprudenza non è un requisito, né abilita alla professione: un avvocato che non abbia completato gli studi ecclesiastici non può patrocinare davanti a un tribunale ecclesiastico o rotale.

Costi

B. Le spese per l'avvocato

L'onere economico comprende due voci: l'onorario e le spese vive, secondo quanto stabilito dalla CEI.

a) L'onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione di memorie difensive.
Poiché ogni causa è diversa da un'altra e richiede maggiore o minore attività legale, l'onorario può variare da € 1.575,00 fino ad un massimo di € 2.992,00, a cui si aggiungono le spese vive.
La determinazione viene fatta dal Preside del Collegio giudicante: a preventivo al momento della presentazione del libello e a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria.
In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da € 604,00 fino ad un massimo di € 1.207,00.

b) Per spese vive si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l'avvocato deve presentare idonea documentazione.
Ogni tribunale regionale ha disposto norme particolari per regolare la materia. Si veda specialmente il modulo che stabilisce l'onorario e le spese vive dell'avvocato (impegnativa economica).

A. Le tasse giudiziarie

La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525,00.

La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 262,50.